STATUTO

dell'associazione "CENTRO STUDI ODORICIANI"

con sede in Pordenone.

 

 

Art. 1 – È costituita un’associazione denominata "CENTRO STUDI ODORICIANI" con sede in Pordenone, via Beato Odorico n. 10.

Art. 2 – L’associazione si fonda con lo scopo di incentivare gli studi e le ricerche sul Beato Odorico da Pordenone e in generale sulla storia di Pordenone e del territorio della destra Tagliamento in età medioevale e moderna, senza escludere con questo iniziative analoghe che valorizzino la storia dell’età antica e dell’età contemporanea, tuttavia incentrate sempre sul territorio pordenonese.

In conformità con i propri fini l’associazione potrà:

1) svolgere e promuovere ricerche e studi sulla storia di Pordenone e del suo territorio, anche in collegamento con altri enti statali e territoriali, istituti di ricerca, universitari e non, associazioni specializzate pubbliche o private;

2) incentivare e sostenere, anche mediante un supporto di tutoraggio, l’attività di ricerca di giovani studiosi originari di Pordenone e della sua provincia o comunque i cui progetti scientifici siano attinenti alla valorizzazione della storia di Pordenone e del suo territorio;

3) raccogliere e rendere disponibili fonti, documenti e materiali storici concernenti il Beato Odorico da Pordenone e in generale la storia della città e della provincia, considerando anche l’ambito dei territori della Euroregione (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Carinzia, Slovenia, Croazia e Trentino Alto Adige);

4) svolgere attività editoriali, culturali ed espositive d'interesse nazionale e internazionale, anche in collaborazione con enti, associazioni e privati, nonché gestire per conto di enti pubblici e privati manifestazioni e ricerche inerenti gli scopi e le finalità dell’associazione stessa, oltreché gestire e promuovere iniziative editoriali, anche mediante fiduciari.

Art. 3 - La durata dell’associazione è sino il 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata.

Art. 4 – L’associazione è apolitica, apartitica e tassativamente contraria ad ogni forma di lucro. Il patrimonio sociale sarà composto dai contributi annui dei soci ordinari, dalle elargizioni dei soci sostenitori nonché da ogni altra fonte non derivata da alcuna forma di commercio.

Art. 5 - Il "CENTRO STUDI ODORICIANI" si compone di un presidente, di un comitato scientifico, di un’assemblea dei soci, di un consiglio direttivo e di un collegio dei revisori.

Il comitato scientifico e i soci costituiscono l’assemblea, l’assemblea elegge il consiglio direttivo e il collegio dei revisori.

Il comitato scientifico è composto da studiosi e docenti che si siano particolarmente distinti nel campo delle pubblicazioni e dell’attività di ricerca incentrate sulla storia di Pordenone e del territorio di cui all'art. 2 punto 3).

Il primo comitato scientifico è composto da dieci componenti, nominati dal primo consiglio direttivo e la sua durata è illimitata.

Il loro numero può essere ampliato su cooptazione in base a richiesta scritta di ammissione da parte del richiedente con annesso curriculum scientifico e pubblicazioni.

La decisione di cooptazione sarà discrezionale del comitato scientifico, che è organo deliberante definitivo.

I soci sono coloro che risultano regolarmente iscritti e versano la quota sociale e hanno diritto di voto all’assemblea generale.

Tutti i soci sono tenuti a versare la quota d'iscrizione o rinnovo fissata annualmente dal consiglio direttivo.

Art. 6 - La gestione dell’associazione è controllata da un collegio di revisori, costituito da due membri, eletti annualmente dall’assemblea degli associati.

I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 7 - Il presidente ha la rappresentanza dell’associazione.

Il presidente è garante unico del rispetto e della correttezza delle norme statutarie e opera altresì per il buon andamento dell’assemblea generale; cura insieme al segretario le relazioni ufficiali dell'associazione con persone o enti esterni; ha la firma della corrispondenza; può in casi urgenti esercitare i poteri del consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione.

Aiutato dal segretario provvede all’esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo e dell'assemblea generale.

Art. 8 - Il segretario cura le relazioni con i soci, ne aggiorna l’elenco e redige gli atti ufficiali dell’associazione. In collaborazione con il consiglio direttivo amministra il patrimonio sociale per l’attuazione delle iniziative sociali.

Art. 9 - Il comitato scientifico organizza e coordina i progetti di particolare interesse per l’associazione, può inoltre, in caso di impedimento del presidente e del segretario, rappresentare l’associazione ogni qual volta ciò si ritiene necessario.

Art. 10 - Il consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta si ritiene necessario, o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti o su richiesta del presidente.

Dura in carica due anni ed è l’organo di gestione dell’associazione, inoltre ne amministra il capitale.

È compito del consiglio direttivo deliberare l’ammissione di nuovi soci, convocare l’assemblea generale, predisponendo l’ordine del giorno; redige i bilanci, cura l’attuazione delle delibere assembleari e l’osservanza dello statuto. Quando un consigliere cessa per qualsivoglia motivo prima del termine biennale, il consiglio direttivo nomina all’unanimità il sostituto.

Art. 11 - Il consiglio direttivo è formato dal presidente e da due consiglieri, di cui uno con funzioni di segretario, cariche nominate dal consiglio direttivo stesso a votazione segreta. I 3 (tre) consiglieri debbono far parte del  comitato scientifico e saranno eletti dall’assemblea generale.

Art. 12 – L’assemblea generale dei soci effettivi dell’associazione si riunisce in via ordinaria una volta all’anno tramite avviso di convocazione scritto firmato dal presidente e dal segretario inoltrato ai soci almeno sette giorni prima della riunione.

L’avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l’ora della riunione, nonché gli argomenti posti all’ordine del giorno e deve inoltre essere affisso all’albo dell’associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

Il consiglio direttivo ha facoltà di riunire l’assemblea generale in via straordinaria in caso di particolari esigenze, quando si debba ricorrere a modifiche dello statuto, oppure su richiesta scritta di almeno un quarto dei soci effettivi. All’assemblea generale possono partecipare sia i soci ordinari sia quelli sostenitori che onorari, mentre soltanto i soci ordinari e quelli sostenitori hanno diritto di voto. È compito dell’assemblea generale eleggere ogni 2 (due) anni il presidente che a sua volta sceglierà il segretario e due scrutatori nel caso si debbano svolgere delle votazioni. Il presidente prima di aprire la seduta verificherà la validità delle deleghe presentate, ed a tale riguardo ogni socio ne potrà rappresentare al massimo uno. L’assemblea generale, tranne nei casi specificatamente contemplati delibera a maggioranza semplice di voti, e nel caso la votazione finisse in parità, risulterà determinante il voto di chi presiede. Ad ogni seduta il segretario è tenuto a redigere il verbale, che firmato dallo stesso presidente sarà conservato tra gli atti dell’associazione. Copia del verbale rimarrà affissa all’albo dell’associazione per almeno quindici giorni successivi alla delibera dell'assemblea e anche in seguito sarà comunque messo a disposizione dei soci che ne facciano richiesta.

Possono essere eletti alle cariche sociali sia i soci ordinari sia quelli sostenitori purché in regola con il versamento della quota annuale e di età non inferiore ai 18 anni, e con almeno 2 (due) anni consecutivi di attività dell’associazione.

Art. 13 – L’assemblea generale delibera:

- sul bilancio consuntivo e su quello preventivo;

-  sulla nomina delle cariche sociali;

- su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Le votazioni avvengono per alzata di mano, ed a richiesta della maggioranza dell’assemblea il voto per le cariche sociali può avvenire in forma segreta.

Art. 14 - La validità della tessera è limitata all'anno solare in cui è stata versata la quota sociale. La scadenza viene fissata al 31 dicembre.

Art. 15 - La qualifica di socio può decadere per i seguenti motivi:

- dimissioni: da presentarsi entro e non oltre il 30 novembre dell'anno di validità della tessera per iscritto. Trascorso tale termine si intende tacitamente rinnovata l’iscrizione per l’anno successivo con conseguente versamento della quota sociale;

- morosità: causata dal ritardato pagamento della quota sociale superiore a 3 (tre) mesi e/o di altre quote dovute all’associazione;

- espulsione: deliberata dal consiglio direttivo per gravi motivi, ritenuti lesivi del decoro e del buon andamento delle attività dell'associazione, per gravi violazioni dello statuto. Dopo 2 (due) anni dall’atto dell’espulsione può essere riproposta la domanda di riammissione che sarà sottoposta al parere del consiglio direttivo che ne aveva decretato l’espulsione. All’atto dell’espulsione il socio dovrà rendere la tessera e perderà di fatto ogni diritto sul patrimonio, sulle proprietà, le infrastrutture, i servizi ed i materiali dell’associazione;

- per decesso.

La quota associativa non è trasferibile, ad eccezione del trasferimento a causa di morte, e non è rivalutabile.

Art. 16 – L’ammissione all’associazione è subordinata alla presentazione di regolare domanda scritta che verrà sottoposta al giudizio del consiglio direttivo. In caso di mancato accoglimento il consiglio stesso non è tenuto a rendere conto all’interessato dei motivi di tale decisione; è fatto obbligo l’accettazione dello statuto vigente, e a non adire le vie legali ogni qualvolta sorgessero contrasti all’interno dell’associazione e strettamente pertinenti ad essa.

Art. 17 - Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato soltanto da un’assemblea generale in “sessione straordinaria” e decisa esclusivamente con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.

Il patrimonio dell’associazione sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o a ente/associazione con finalità di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - Eventuali proposte atte alla modifica del presente statuto potranno essere presentate dal consiglio direttivo con domanda scritta da almeno 1/3 (un terzo) dei soci aventi diritto di voto. Le proposte saranno esaminate dall’assemblea generale che sarà convocata entro trenta giorni. Per l’approvazione di dette modifiche dovrà raggiungersi una maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) degli aventi diritto di voto.

Art. 19 – L’esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio direttivo provvede alla redazione del rendiconto economico e finanziario da compilarsi con criteri di oculata prudenza.

Il rendiconto economico e finanziario deve essere affisso all’albo dell’associazione nei quindici giorni che precedono e seguono l’assemblea di approvazione del medesimo.

È fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 20 - Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti.


 
 Via Beato Odorico 10, 33170 Pordenone 
Tel. +39 0434 522288 e-mail: info@odoricodapordenone.org 
  Site Map